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Mag
Il “Decreto Rilancio” varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri stabilisce che i professionisti iscritti alla casse di previdenza private potranno consolarsi con il c.d. reddito di ultima istanza. Tale misura prevede la corresponsione di € 600 per i mesi di aprile e maggio. Pertanto, un’entrata totale di € 1.200,00 dovrà svolgere la delicata funziona palliativa da Covid19.
Innanzitutto il nuovissimo provvedimento abroga l’art. 34 contenuto nel “Decreto Liquidità” che sanciva: “Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.”
Si ricorderà che il requisito introdotto dall’art.34 del “Decreto Liquidita” ha costretto le casse di previdenza private a chiedere l‘integrazione delle domande compilate in un primo momento in maniera insufficiente, comportando di conseguenza un inutile ritardo negli accrediti.
Orbene, l’art 81 del dl Rilancio prevede due nuove condizioni per potere percepire il Bonus:
Il requisito della “esclusiva iscrizione alla cassa privata” che ha formato oggetto di autocertificazione ex art. 445/00 nella precedente versione - a pena di esclusione – viene eliminato dalla nuova norma, scorrendo la quale si intuisce chiaramente che avrà invece rilevanza la natura del rapporto di lavoro. Infatti solo i contratti a tempo indeterminato precluderanno l’accesso alla misura, mentre i lavoratori a termine potranno beneficiare del reddito.
Tanto per fare un esempio concreto, un docente supplente che svolge la professione di avvocato, iscritto sia alla Cassa forense, sia all’Inps (seppure temporaneamente) potrà usufruire del bonus in questione.
Ovviamente si rimanda al decreto del ministero del Lavoro per capire nello specifico criteri (reddito complessivo ammissibile) e destinatari.
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