La crisi economica causata dall’emergenza COVID-19 ha spinto il Governo ad adottare importanti misure atte ad agevolare le numerose famiglie attualmente in difficoltà; fra queste, particolare rilevanza assume la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa fino ad Ottobre 2020.
Con la conversione in legge del suddetto Decreto, l’art. 103 è stato recentemente modificato, estendendo di altri 63 giorni il periodo di sospensione degli sfratti, al fine di evitare agli inquilini, almeno fino al 1° settembre 2020, di incorrere nelle more previste in caso di mancato pagamento.
Il Premier Conte ha annunciato la c.d. fase 2 dopo un lungo periodo di lockdown. Una tabella intuitiva spiegherà i provvedimenti. Verrà approfondita la questione dell'incontro dei familiari e le nuove sfide giuridiche correlate.
Il Decreto Legge n.19/20 stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400 € a un massimo di 3.000 € per chi non rispetta le norme sugli spostamenti. Bisogna preliminarmente ricordare che ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.L 19/20, in combinato disposto con l’art. 202 comma 1,2 ,2 bis di cui al D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992, è consentito il pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa illegittima può essere impugnata in base alla normativa contenuta nel D.lgs 1° settembre 2011, n.150 e nella L. 24 novembre 1981 n.689.
Il decreto legge D.L.n.19/2020 cambia improvvisamente direzione per quel che concerne l’apparato sanzionatorio. La condotta del cittadino che si traduce in una violazione delle norme anti-contagio non è più prevista dalle leggi come reato, bensì come illecito amministrativo. La diretta conseguenza del citato provvedimento è la repressione delle predette condotte con una sanziona amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, salvo ovviamente che il fatto costituisca reato.
Sono molti i praticanti avvocati che in questo interminabile periodo di lock down si stanno interrogando circa il loro futuro: come farò, in un semestre che vede termini processuali sospesi e rinvii fino al 3 giugno, a garantire la mia presenza in almeno 20 udienze, come imposto dal vademecum della pratica forense? Mi sarà data ugualmente la possibilità di sostenere, nel Dicembre 2020, l’esame di abilitazione alla professione legale?